Art. 10.

      1. Il punto I dell'allegato C annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

      «I. Metodi ammessi.

          A. Stordimento:

              1) pistola a proiettile captivo;

              2) esposizione al biossido di carbonio.

          B. Abbattimento:

              1) pistola o fucile a proiettile libero;

              2) esposizione al biossido di carbonio».