1. Il punto I dell'allegato C annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:
«I. Metodi ammessi.
A. Stordimento:
1) pistola a proiettile captivo;
2) esposizione al biossido di carbonio.
B. Abbattimento:
1) pistola o fucile a proiettile libero;
2) esposizione al biossido di carbonio».